ART. 2 - Scopi
L'Associazione, senza scopo di lucro anche indiretto, apartitica e apolitica assume la
forma giuridica di "organizzazione di volontariato ai sensi della L. 266/91 - ONLUS" per
consentire ai soci di svolgere attività di volontariato in modo personale e spontaneo.
L'Associazione pertanto ha lo scopo di:
L’Associazione potrà avvalersi per realizzare i suoi fini di un Comitato scientifico costituito da personalità ed esperti di documentata esperienza.
L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione, e anche in convenzione, con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, oppure associarsi con altre istituzioni aventi scopi analoghi, in ambito nazionale o internazionale. In particolare l’Associazione potrà effettuare accordi/convenzioni con gruppi/aziende con attività nel settore delle tecnologie dell’informazione per l’espletamento delle attività formative.
L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari utili o necessarie per il raggiungimento dei suddetti scopi associativi; il tutto nella piena osservanza della normativa di cui alla Legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 (disciplina delle ONLUS).
Per la realizzazione degli scopi sociali l'Associazione potrà servirsi e beneficiare di aiuti e provvidenze di qualsiasi specie ed origine diretti ad assicurare i mezzi finanziari necessari.